Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere la pianta organica degli uffici, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.
      2. Nello stesso termine di cui al comma 1 il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dagli articoli 1 e 2.